giovedì 17 giugno 2010

OBBLIGO DI RETTIFICA: L'EMENDAMENTO

Credevo che avremmo avuto più tempo ma, per una volta, il Parlamento italiano ha dimostrato di funzionare con efficienza: già da oggi il ddl intercettazioni sarà discusso in Commissione giustizia a Montecitorio.

Per questo, ho dovuto stringere e raccogliere le idee pervenute, pur nel poco tempo a disposizione e senza che l'iniziativa sia stata da me in alcuna maniera pubblicizzata, su questo blog e sugli altri che hanno dato una mano (Byoblu e ilNichilista).

Ho trovato molti spunti interessanti in ciò che avete scritto, e da essi è nato il testo che trovate qui di seguito.

Non sto a ripetere quanto già esposto nel mio post precedente: semplicemente riassumo, dopo il testo, i punti "salienti" che differenziano questa nuova versione da quella precedente e dall'attuale testo del ddl.

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PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per le pagine pubblicate sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce all'immagine o al testo cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se si tratta di una pagina appartenente ad un sito di informazione registrato presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 o presso il registro degli operatori della comunicazione. In tutti gli altri casi, il termine è di sette giorni e decorre dal momento in cui il gestore della pagina, che agisce anche in forma anonima, prende a carico la richiesta di rettifica. ».

Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda le pagine pubblicate sulla rete internet ».

Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o il gestore delle pagine pubblicate sulla rete internet ».

Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per le pagine pubblicate sulla rete internet, purché il responsabile della pagina abbia indicato un recapito di posta elettronica valido e purché siano gestite senza scopo di lucro, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500". ».

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Modifiche alla lettera a):

  • La parola "internet" fa parte del vocabolario della lingua italiana, quindi è incomprensibile il reiterato tentativo del legislatore di utilizzare definizioni particolarmente complicate per indicare i siti pubblicati in rete. L'emendamento parla di "pagine pubblicate sulla rete internet" anziché di "siti informatici".
  • Non si parla più di posizionamento, caratteristiche grafiche, visibilità e metodologia d'accesso alla rettifica: semplicemente si dice che essa va inserita in calce al contenuto cui fa riferimento.
  • Il termine entro il quale si deve adempiere è di 48 ore per i siti di testate registrate, e di 7 giorni per i siti non registrati.
  • Al di là delle divergenze di carattere strutturale (una redazione professionale ha sempre la possibilità di intervenire sulle proprie pagine, mentre un blogger potrebbe essere in vacanza lontano dal PC), non va dimenticato che - mentre una testata registrata ha dei recapiti chiari - non è sempre così (anzi, non lo è nella maggior parte dei casi) per i siti e blog amatoriali. Per questo l'emendamento fa decorrere il termine di 7 giorni per i siti non registrati "dal momento in cui il gestore della pagina, che agisce anche in forma anonima, prende a carico la richiesta di rettifica".

Modifiche alla lettera d):

  • Si tratta di una modifica della definizione di "siti informatici", come per la lettera precedente.

Modifiche alla lettera e):

  • Attualmente il testo prevede la figura del "responsabile delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica". Si tratta di una definizione di poco significato, poiché i siti amatoriali non hanno un "responsabile", ed i "giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica" rientrano nella già presente categoria dei "giornali e periodici". Quindi, si introduce la figura del "gestore delle pagine pubblicate sulla rete internet".

Introduzione della lettera f):

  • Non si può pensare di punire allo stesso modo, in caso di inottemperanza, l'editore del Corriere della sera ed un blogger amatoriale. Quindi, per i siti "senza scopo di lucro" (cioè i siti gestiti amatorialmente) la sanzione è sensibilmente ridotta. Unica condizione: che all'interno del sito sia indicato un indirizzo e-mail valido (l'indirizzo può ovviamente essere di fantasia: nessuno obbliga il blogger a svelare la propria identità).

A questo punto sarei curioso di conoscere le vostre opinioni in merito.

Personalmente credo che questo testo rappresenti un importante passo in avanti.

Alcuni mi hanno chiesto di sostenere la soppressione dell'intero comma 29: una richiesta che non mi trova d'accordo, per le ragioni già espresse nel post precedente ed anche perché - in tutta franchezza - dubito che un emendamento di tal tenore avrebbe possibilità di vedersi approvato.

Quindi, per ora, aspetto le vostre opinioni su questo emendamento! Pur nell'urgenza, i tempi per qualche ritocco ci sono ancora.

Ciao.

lunedì 14 giugno 2010

OBBLIGO DI RETTIFICA: SCRIVIAMO IL MIGLIOR EMENDAMENTO POSSIBILE

Alcuni amici blogger (Claudio Messora di Byoblu.com e Fabio Chiusi de ilNichilista) mi hanno scritto nei giorni scorsi chiedendomi di proporre un emendamento al famoso ddl intercettazioni, ora in discussione al Senato, in modo da modificare la parte in cui si prevede che tutti i siti internet (senza distinzione tra realtà professionali ed amatoriali) debbano sottostare all'obbligo di rettifica nei medesimi termini.

Si tratta di una questione che conosco da tempo.

Già nel febbraio del 2009, quando il ddl era in Commissione giustizia a Montecitorio, avevo preparato un emendamento. Poi, però, mi venne riferito che un gruppo dell'opposizione avrebbe presentato un testo diverso dal mio ma dai contenuti simili e comunque anch'esso "pro-rete": sicché decisi di non presentare alcun emendamento, in modo da evitare uno scontro che certamente avrebbe nuociuto alla possibilità di approvare l'uno e l'altro testo.

Fatto sta che l'opposizione, in Commissione, non presentò quell'emendamento.

Così, dopo essere stato approvato dall'Assemblea, il ddl è giunto al Senato con l'articolo 15 (poi diventato comma 28 dell'articolo 1) ancora intatto.

Come è noto, il testo che uscirà da Palazzo Madama sarà diverso da quello approvato dalla Camera: tornerà quindi in discussione da noi.

Pertanto, non considerando affatto condivisibile l'impostazione che equipara, per quanto concerne l'obbligo di rettifica, questo modesto blog al sito del Corriere, ho deciso che, non appena il ddl in questione sarà a Montecitorio, presenterò un emendamento.

Ho fatto vedere ad alcuni amici il testo preparato appunto nel 2009: tutti hanno convenuto che si tratta di un evidente miglioramento rispetto al ddl, ma alcuni hanno espresso anche alcuni dubbi.

Per questo, come già hanno fatto Byoblu e ilNichilista, pubblico di seguito il testo originario dell'emendamento, in modo che chiunque possa fare osservazioni, commenti e critiche. Magari, se avremo un buon riscontro, potremo ipotizzare di mettere l'emendamento su piattaforma wiki in modo da rendere più agevole a tutti la presentazione di modifiche.

Ogni idea o nuova soluzione, anche tecnica, è la benvenuta. Per completezza però voglio precisare quali sono le mie opinioni in merito (da liberale, comunque, fermi alcuni principi e valori per me indiscutibili, non mi precludo mai la possibilità di cambiare posizione se dovessero emergere argomentazioni particolarmente convincenti):

  • non sono d'accordo con chi sostiene che solo le testare registrate (es. Corriere, Repubblica, il Giornale, ecc.) dovrebbero sottostare all'obbligo di rettifica. Se un qualsiasi blogger scrive sulle proprie pagine che Tizio è un ladro, chi cercherà il nome di Tizio su Google potrebbe finire proprio su quel post in cui si scrive che Tizio un ladro. E se Tizio non è un ladro ma un onesto lavoratore, non vedo perché non possa chiedere al blogger di rettificare;
  • credo, invece, che al blogger di prima debbano essere posti termini diversi rispetto a quelli relativi ad una redazione professionale: un amatore non ha sempre il computer a disposizione, potrebbe avere l'adsl guasta, o essere in vacanza, o semplicemente non avere voglia di navigare per un paio di giorni. Per questo ho proposto una distinzione: 48 ore per una testata registrata, 7 giorni per un sito non registrato.

Restano da valutare altre possibili ipotesi, diverse dal punto di vista tecnico. Ma su questo vorrei sentire prima di tutto la vostra voce: in rete circolano diverse idee, bisogna però capirne l'effettiva realizzabilità.

Vi invito quindi a leggere il testo dell'emendamento e a commentarlo. Solo così potremo presentare il miglior emendamento possibile.

E agli scettici dico: non dimenticatevi che, in passato, abbiamo già eliminato il "mostro" D'Alia… (mi riferisco ovviamente solo all'emendamento, non al Senatore).

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PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 28, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « per i siti e le pagine diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta se la testata è registrata presso la cancelleria del Tribunale come disposto dall’articolo 5, oppure entro sette giorni dalla richiesta se il sito o la pagina non è riconducibile ad alcuna testata registrata presso la cancelleria del Tribunale, ed in entrambi i casi devono rimanere visibili per un tempo almeno pari a quello in cui è rimasta visibile la notizia cui si riferiscono ».

Al comma 28, lettera d), sostituire le parole « per quanto riguarda i siti informatici » con le seguenti: « per quanto riguarda i siti e le pagine diffusi per via telematica ».

Al comma 28, lettera e), sostituire le parole « o delle trasmissioni informatiche o telematiche » con le seguenti: « o dei siti e delle pagine diffusi per via telematica ».