***UPDATE DEL 5 LUGLIO 2010: SONO STATE AGGIUNTE LE PARTE IN ROSSO***
Quando ho pubblicato qui sul blog la precedente versione dell'emendamento al ddl intercettazioni, ho ricevuto commenti di ogni tipo. Mi pare che sia pressoché unanime il riconoscimento che si tratti di un passo avanti rispetto all'attuale testo. Alcuni mi hanno però scritto che la soluzione migliore sarebbe comunque l'abrogazione del comma 29: continuo a non essere d'accordo, per le ragioni che ho già scritto nei post precedenti e che non sto qui a ripetere.
Molti, però, mi hanno inviato giuste osservazioni in modo da migliorare l'emendamento. Le ho lette tutte e ne ho trovate alcune particolarmente interessanti.
Perciò, ho redatto una nuova versione dell'emendamento che ne tiene conto e che, credo, non consente più margini di dubbio.
Avevo detto che avrei voluto scrivere il miglior emendamento possibile. Non so se questo sia "il migliore", ma avendoci lavorato molto e con grande attenzione ritengo che sia un buon testo.
Non "estremista", non "anarchico", ma certamente a favore della rete.
Lo incollo qui di seguito in modo che tutti possiate leggerlo e farmi conoscere le vostre opinioni.
Grazie, a presto.
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PROPOSTA DI EMENDAMENTO
ART. 1
Al comma 29, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite da colui che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto che ne fa le veci, quando tecnicamente possibile, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5. In tutti gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, che agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, la quale non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un diverso contenuto principale. Qualora, per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce. ».
Al comma 29, lettera d), sostituire le parole: « per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: « per quanto riguarda i contenuti pubblicati sulla rete internet ».
Al comma 29, lettera e), sostituire le parole: « o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, » con la seguente: « o colui che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet ».
Al comma 29, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera f): « f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire comunicazioni e richieste di rettifica". ».
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Modifiche alla lettera a):
- Il testo del ddl parla di "siti informatici" (definizione che mi dà ribrezzo); la versione precedente del mio emendamento parlava di "pagine pubblicate sulla rete internet". Mi è giustamente stato fatto notare che il termine "pagine" è eccessivamente generico e mal si accosta ad alcune realtà nelle quali non pubblichiamo delle pagine, ma semplicemente dei contenuti. Quindi, adesso l'emendamento recita "contenuti pubblicati sulla rete internet".
- Mi è stato scritto che non era chiaro quale fosse il soggetto tenuto ad adempiere alla richiesta di rettifica: perciò, ho esplicitato che si tratta di "colui che li ha [i contenuti] personalmente pubblicati o [di] altro soggetto che ne fa le veci". Quindi, se il contenuto è pubblicato su un sito di informazione professionale, la nota è pubblicata dal giornalista o redattore che ha pubblicato il contenuto, o da chi in sua assenza ne fa le veci. Se, invece, si tratta di un blog amatoriale, procede a rettificare il blogger o la persona alla quale eventualmente è stata affidata la gestione del blog stesso.
- Mi avete detto che questa versione dell'emendamento renderebbe qualsiasi contenuto potenzialmente oggetto di richiesta di rettifica. Il mio intento non era questo: ritenevo che lo "scudo" della necessità di uno strumento tracciabile per l'invio della richiesta fosse una sufficiente protezione. Però, per evitare che interpretazioni estensive rendano effettivamente rettificabile qualsiasi carattere pubblicato in rete, ho inserito il periodo colorato in rosso, secondo il quale non si può inviare una richiesta di rettifica per i contenuti destinati ad un limitato numero di utenti (quindi quelli pubblicati su un social network o nell'ambito di una community) né per quelli che sono commenti, corredi o accessori di un contenuto principale. Mi pare, a questo punto, che non vi siano più margini di dubbio.
- Altri mi hanno scritto che non è sempre agevole pubblicare una nota in calce al contenuto, o perché tecnicamente impossibile o perché colui che ha pubblicato il contenuto non ha le credenziali per farlo. Perciò, ho inserito una clausola per cui la nota è pubblicata in calce al contenuto "quando tecnicamente possibile".
- Quando non è possibile, colui che ha pubblicato il contenuto "indica il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi" oppure "pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce".
- Per i siti non registrati, il termine di adempimento - che nel ddl è di 48 ore - viene esteso a 10 giorni (nella precedente versione dell'emendamento era di 7 giorni). Però, rispetto al testo precedente, c'è una novità: non decorre più dalla "presa a carico" da parte del gestore del sito (alcuni mi hanno scritto che sarebbe difficile individuare il momento dell'effettiva presa a carico) ma da quando vi è "conoscibilità" della richiesta di rettifica. Ad esempio, la richiesta è conoscibile per il blogger, se inviatagli tramite commento, dal momento in cui egli si trova nelle condizioni di accedere al proprio blog e leggere i commenti.
- Mentre per le testate registrate si conosce sempre l'indirizzo della redazione a cui, per esempio, si può inviare una raccomandata, non è così per i siti e blog amatoriali. Perciò, l'autore della richiesta di rettifica potrebbe utilizzare un recapito sbagliato oppure un mezzo di comunicazione non tracciabile. Al fine di evitare che il blogger corra il rischio di sottostare a sanzioni amministrative per errori di questo tipo, ho previsto che la richiesta di rettifica "non è valida se inoltrata con mezzi per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario".
Modifiche alla lettera d):
- L'unica modifica è relativa alla definizione di "contenuti pubblicati sulla rete internet".
Modifiche alla lettera e):
- Il ddl parla di "responsabile delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica", definizione - come ho già scritto - di poco significato, poiché i siti amatoriali non hanno un "responsabile". Perciò, la precedente versione del mio emendamento parlava di "gestore". Alcuni mi hanno scritto che continua ad esserci poca chiarezza. Pertanto, ho deciso di parlare ancora più esplicitamente di "colui che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet".
Introduzione della lettera f):
- Anche qui c'è la solita modifica sulla definizione di "contenuti".
- La precedente versione dell'emendamento prevedeva la sanzione amministrativa piena, in caso di inadempienza, solo per i siti di informazione registrati presso il tribunale o presso il ROC, o per i siti gestiti con scopo di lucro. Ho eliminato il riferimento al ROC ed ho sostituito lo "scopo di lucro" (nel quale rientrano anche quei siti che pubblicano inserzioni pubblicitarie per poche centinaia di euro) con "attività imprenditoriale", la cui definizione si rinviene nel codice civile e che è decisamente più ristretta.
- La precedente versione dell'emendamento prevedeva una sanzione ridotta (da 250 a 2.500 anziché da 7.500 a 12.500) per i siti non registrati nei quali fosse indicato un indirizzo e-mail. Ho modificato questa parte in modo che la riduzione sia valida per tutti i siti non registrati che non costituiscono attività imprenditoriale, a prescindere dall'indicazione di un indirizzo e-mail. La sanzione, però, è ulteriormente ridotta (da euro 100 a euro 500) se è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata.
P.S.: molti nei commenti mi hanno domandato cosa succede se un sito è allocato in un server straniero. Sostanzialmente non cambia nulla: esistono strumenti processuali per agire ugualmente.